IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 11 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, che disciplina la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare; Visto l'art. 7 della legge 24 marzo 1932, n. 453, che disciplina la perdita delle decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra; Visto il regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, concernente l'organizzazione della funzione consultiva in materia di concessioni e di perdita delle decorazioni al valor militare, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1480, che estende al tempo di pace la concessione della croce al valor militare; Visto il regio decreto 3 gennaio 1944, n. 15, recante modifiche alla costituzione della commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare; Visto il decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, numero 162, recante modificazioni alla composizione della commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta: Art. 1. La commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare, di cui al regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, e successive modificazioni, e' cosi' composta: Presidente; un ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente, secondo una rotazione cosi' stabilita: due dell'Esercito, uno della Marina; due dell'Esercito, uno dell'Aeronautica; e cosi' di seguito. L'incarico e' conferito per la durata massima di un anno e puo' essere rinnovato solo per un altro anno. Membri effettivi; per le proposte di competenza dell'Esercito: tre generali dell'Esercito; un ammiraglio; un generale dell'Aeronautica; per le proposte di competenza della Marina: due generali dell'Esercito; due ammiragli; un generale dell'Aeronautica; per le proposte di competenza dell'Aeronautica: due generali dell'Esercito; due generali dell'Aeronautica; un ammiraglio. Membri supplenti: un generale dell'Esercito, un ammiraglio, un generale dell'Aeronautica. Nel numero dei membri effettivi previsti per ciascuna forza armata e' compreso l'ufficiale generale o ammiraglio che ricopra la carica di presidente della commissione. All'occorrenza e' fatto cessare l'ufficiale generale o ammiraglio meno elevato in grado o, a parita' di grado, meno anziano in ruolo. Quando trattasi di proposte relative a militari appartenenti a forze armate diverse, i quali abbiano insieme partecipato alla stessa impresa, il presidente ha facolta' di convocare di volta in volta la commissione costituita con la rappresentanza di due membri per le forze armate cui i proposti appartengono, e di un membro per l'altra forza armata.