IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art.  11  del  regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, che
disciplina  la  concessione delle medaglie e della croce di guerra al
valor militare;
  Visto l'art. 7 della legge 24 marzo 1932, n. 453, che disciplina la
perdita  delle  decorazioni  al  valor  militare  e delle distinzioni
onorifiche di guerra;
  Visto   il  regio  decreto  30  marzo  1933,  n.  422,  concernente
l'organizzazione  della funzione consultiva in materia di concessioni
e  di  perdita  delle  decorazioni  al  valor  militare, e successive
modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto  17 ottobre 1941, n. 1480, che estende al
tempo di pace la concessione della croce al valor militare;
  Visto  il  regio  decreto  3 gennaio 1944, n. 15, recante modifiche
alla  costituzione della commissione consultiva militare unica per la
concessione e la perdita di decorazioni al valor militare;
  Visto  il  decreto  luogotenenziale  8  febbraio  1946, numero 162,
recante  modificazioni alla composizione della commissione consultiva
militare  unica  per  la  concessione  e la perdita di decorazioni al
valor militare;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la difesa;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  La  commissione  consultiva  militare unica per la concessione e la
perdita  di decorazioni al valor militare, di cui al regio decreto 30
marzo 1933, n. 422, e successive modificazioni, e' cosi' composta:

  Presidente;
    un  ufficiale  in  servizio  permanente  effettivo dell'Esercito,
della  Marina o dell'Aeronautica di grado non inferiore a generale di
divisione   o  grado  corrispondente,  secondo  una  rotazione  cosi'
stabilita:  due  dell'Esercito,  uno della Marina; due dell'Esercito,
uno dell'Aeronautica; e cosi' di seguito. L'incarico e' conferito per
la  durata  massima  di  un  anno e puo' essere rinnovato solo per un
altro anno.

  Membri effettivi;
    per le proposte di competenza dell'Esercito:
      tre generali dell'Esercito;
      un ammiraglio;
      un generale dell'Aeronautica;
    per le proposte di competenza della Marina:
      due generali dell'Esercito;
      due ammiragli;
      un generale dell'Aeronautica;
    per le proposte di competenza dell'Aeronautica:
      due generali dell'Esercito;
      due generali dell'Aeronautica;
      un ammiraglio.

  Membri supplenti:
    un   generale   dell'Esercito,   un   ammiraglio,   un   generale
dell'Aeronautica.

  Nel  numero dei membri effettivi previsti per ciascuna forza armata
e'  compreso  l'ufficiale generale o ammiraglio che ricopra la carica
di  presidente  della  commissione.  All'occorrenza  e' fatto cessare
l'ufficiale  generale o ammiraglio meno elevato in grado o, a parita'
di grado, meno anziano in ruolo.
  Quando  trattasi  di  proposte  relative  a militari appartenenti a
forze armate diverse, i quali abbiano insieme partecipato alla stessa
impresa,  il presidente ha facolta' di convocare di volta in volta la
commissione  costituita  con  la  rappresentanza di due membri per le
forze  armate cui i proposti appartengono, e di un membro per l'altra
forza armata.